(massima n. 1)
In tema di capitalizzazione degli interessi bancari, l'inapplicabilità dell'art. 1283 c.c. agl'interessi dovuti sui saldi debitori di conti correnti bancari non può essere fatta discendere dalla natura compensativa di tali interessi e dalla riferibilità di detta disposizione esclusivamente agli interessi corrispettivi e moratori, non potendo negarsi la natura corrispettiva degli interessi in questione, i quali rientrano certamente nell'ambito applicativo del principio in base al quale l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma proporzionale, e cioè corrispettiva al godimento ricevuto.