(massima n. 1)
Qualora nella notificazione all'imputato della citazione per il giudizio, venga erroneamente indicato che la stessa č eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e non ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (stante la inidoneitā del domicilio dichiarato), si verifica una mera irregolaritā, priva di effetti pregiudizievoli per l'imputato e la difesa, e non una nullitā di ordine generale, prevista dall'art. 178, comma 1 lett. c) del codice di rito, in quanto in entrambe le ipotesi il destinatario dell'atto si identifica con il difensore di fiducia.