(massima n. 1)
Non č configurabile l'esistenza di usi normativi nel senso della capitalizzazione periodica degli interessi moratori dovuti in caso di ritardata corresponsione di sovvenzioni pubbliche, poiché solo le leggi che disciplinano le erogazioni pubbliche potrebbero contenere statuizioni in tal senso, direttamente, o mediante la previsione di una corrispondente convenzione. (Fattispecie relativa alle sovvenzioni ex art. 20, L. n. 856/1986 a favore delle societą private gią concessionarie di servizi marittimi locali del Medio e Alto Adriatico).