(massima n. 1)
Nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalitā probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti. (Nella specie, la Corte, nell'annullare il provvedimento di convalida del sequestro probatorio di una somma di denaro, costituente corpo di reato, in quanto privo di motivazione in ordine al presupposto della finalitā perseguita, ha osservato che il denaro rinvenuto nel corso di una perquisizione non č necessariamente profitto del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, accertato contestualmente al sequestro).