(massima n. 1)
Le norme che prevedono la nullitą dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi cosģ elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del D.L.vo primo settembre 1983, n. 385, e con l'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validitą delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia ex nunc rilevabile solo su eccezione di parte.