(massima n. 1)
L'ordinanza dibattimentale di esclusione dal processo della parte civile non č impugnabile mediante ricorso per cassazione mancando la stessa di contenuto decisorio, atteso che non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile, ma decide esclusivamente sull'esercizio di una facoltā processuale, che resta preclusa soltanto nell'ambito del giudizio penale.