(massima n. 1)
L'omessa indicazione della data di conferimento della procura speciale al difensore della parte civile non determina alcuna incertezza in ordine allo "ius postulandi" dello stesso, posto che l'art. 78, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente che, qualora non venga apposta in calce o a margine dell'atto di costituzione di parte civile, la procura può essere presentata direttamente in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione, sicché in tal caso la data che fa fede è quella di deposito.