(massima n. 1)
In tema di riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice per i minorenni, quella del primo presuppone la certezza della maggiore etą dell'autore del reato, mentre quella del secondo ha ad oggetto non solo i reati commessi da minori di etą, ma anche quelli per cui non é certa l'etą dell'autore per esserne ignota la data di commissione