(massima n. 1)
Nell'ipotesi di rigetto della richiesta di rimessione del processo non va pronunciata la condanna dei richiedenti alle spese processuali, in quanto, non solo non č prevista dall'art. 48, comma sesto, cod. proc. pen., ma, inoltre, tale mezzo a disposizione dell'imputato non č equiparabile ad una impugnazione, essendo, difatti, caratterizzato dalla finalitā di scongiurare il pericolo di condizionamento dell'esercizio della funzione giudiziaria per effetto di gravi situazioni locali, che trova espresso presidio costituzionale nell'art. 111.