(massima n. 1)
È impugnabile per abnormità anche la decisione di incompetenza allorché essa si ponga al di fuori del sistema processuale e non consenta, per carenza del necessario presupposto (insorgenza di un conflitto tra giudici a norma dell'art. 28 cod. proc. pen.), l'accesso alla procedura prevista dagli artt. 30 e seguenti stesso codice. (Fattispecie relativa a declaratoria di incompetenza per materia del giudice di pace, per il quale le lesioni contestate andavano ricondotte nel più grave reato di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen., peraltro già archiviato dal G.i.p.. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'abnormità, osservando che il giudice competente a decidere del reato di maltrattamenti, dopo l'esercizio dell'azione penale conseguente alla trasmissione degli atti disposta con la sentenza di incompetenza, ben avrebbe potuto sollevare il conflitto, ove non avesse condiviso la tesi del giudice di pace).