(massima n. 1)
In tema di misure cautelari emesse ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. in relazione ad una pluralitā di reati, l'inefficacia della misura, prevista dall'art. 302 cod. proc. pen., conseguente al mancato espletamento dell'interrogatorio per effetto della contestazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cautelare, opera limitatamente ai fatti-reato rispetto ai quali sia stato omesso il predetto adempimento. (In motivazione la Corte ha chiarito che non č ravvisabile nel sistema il principio dell'unicitā ed indissolubilitā dell'ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata).