(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l'individuazione del reato pił grave, ai sensi dell'art. 16, comma 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto pił grave, rispetto ai connessi delitti di corruzione e di peculato, quello di corruzione in atti giudiziari, stante la previsione della pena massima per quest'ultimo risultante, al momento della richiesta di rinvio a giudizio, dalla modifica dell'art. 319-ter, comma primo, cod. pen. apportata dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, sebbene la disciplina sanzionatoria "ratione temporis" applicabile fosse quella anteriore alla legge 6 novembre 2012, n. 190).