(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneitā a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non č richiesto che vi sia identitā fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessitā di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato.