(massima n. 1)
Al giudice penale č preclusa la valutazione della legittimitā dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimitā, fatti valere in sede penale, non dedotti ed effettivamente decisi dal giudice amministrativo.