(massima n. 1)
Il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferito, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, e prescinde dalla validitā ed efficacia del lodo, non venendo meno, di conseguenza, il diritto di ricevere il compenso, per l'esecuzione del mandato, nell'ipotesi d'invaliditā del lodo stesso.