(massima n. 1)
In tema di procedimento sommario di cognizione, non č applicabile, limitatamente all'appello, l'art. 327, comma 1, c.p.c., poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell'ordinanza č logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell'art. 702 quater c.p.c., della decorrenza dello stesso termine, per finalitą acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza medesima.