(massima n. 1)
Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la pronuncia di secondo grado che, a fronte di una sentenza contenente la condanna al risarcimento dei danni per illegittima occupazione di un immobile, nonché degli eventuali ulteriori danni da ritardato rilascio dell'immobile medesimo, aveva ritenuto legittimamente instaurato dal creditore il procedimento monitorio finalizzato all'ottenimento della condanna al risarcimento di tale ulteriore voce di danno, sul presupposto che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto integrare il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza, se non con un'indagine di merito supplementare, volta ad accertare la data di restituzione dell'immobile).