(massima n. 1)
La disposizione che ammette l'anatocismo, dettata dall'art. 1283 c.c. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non č quindi estensibile ai cosiddetti debiti di valore, quali quelli derivanti da responsabilitā aquiliana.