(massima n. 1)
Nelle controversie di lavoro in grado di appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilitą dell'impugnazione, nel caso in cui l'appellante abbia ricevuto rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 c.p.c., e, partecipando a detta udienza, non adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c.