(massima n. 1)
La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 391 bis c.p.c., evidenziando che l'esposizione dei fatti di causa non può ritenersi validamente effettuata mediante il semplice rinvio al precedente ricorso per cassazione).