(massima n. 1)
In riferimento agli interessi che maturano, unitamente alla rivalutazione monetaria, sui crediti soggetti alla disciplina dettata dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., tra cui, segnatamente, anche i crediti previdenziali ed assistenziali divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, non può trovare applicazione il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, non avendo essi la natura di veri e propri «accessori» del credito «principale» bensì di componenti essenziali di una prestazione unitaria, cosicché, per un verso, il pagamento del solo credito originario viene a configurarsi come l'adempimento soltanto parziale della prestazione e, per altro verso, il giudice è tenuto a determinarli anche in assenza di domanda giudiziale. Ne consegue che, ove si domandi in giudizio l'adempimento del residuo credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali su credito assistenziale maturato prima del 1° gennaio 1992, la somma richiesta a tale titolo deve essere maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali, in cumulo tra loro, non potendo operare in relazione agli interessi legali, la disciplina generale in materia di anatocismo recata dall'art. 1283 c.c.