(massima n. 1)
Il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificitā e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile; pertanto, la parte che intenda negare l'autenticitā della propria sottoscrizione č tenuta a specificare, ove pių siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca. La relativa valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimitā.