(massima n. 1)
In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformitą tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilitą della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformitą della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.