(massima n. 1)
Nel processo ordinario di cognizione qualora nell'atto introduttivo non siano indicati - ex art. 163, n. 4, c.p.c. - gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda e il giudice non abbia provveduto alla fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda, ex art. 164, comma 4, c.p.c., in mancanza di deduzione in appello di tale "error in procedendo" del giudice di primo grado - concernente la violazione dell'art. 164 c.p.c. - il relativo vizio non č rilevabile in sede di legittimitā, essendo intervenuto sulla questione il giudicato interno, dovendo ritenersi quali elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda quelli corrispondenti a tale giudicato.