(massima n. 1)
La domanda introduttiva di un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato (nella specie diritto al risarcimento del danno da responsabilitā medica) richiede ai fini dell'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali č fondata la "causa petendi", non essendo sufficiente la mera attivitā narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti "ragione della domanda".