(massima n. 1)
La nullitā della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa quella dovuta all'eventuale ampliamento dell' indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente č soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullitā relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.