(massima n. 1)
Nei giudizi aventi ad oggetto la limitazione o ablazione della responsabilitā genitoriale, il genitore č litisconsorte necessario, munito del pieno potere di agire, contraddire e impugnare le decisioni che producano effetti provvisori o definitivi sulla titolaritā o sullesercizio della predetta responsabilitā. (Nella specie la S.C., cassando la pronuncia di appello, ha ritenuto ammissibile il reclamo proposto dal padre avverso la sentenza che lo aveva dichiarato decaduto dalla responsabilitā genitoriale).