(massima n. 1)
Colui che eccepisca la non integritą del contraddittorio ha l'onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualitą di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualitą. Ne consegue che chi deduca la mancata "vocatio in jus" di uno degli eredi del "de cuius" č tenuto a dimostrare l'avvenuta accettazione di ereditą ad opera dello stesso.