(massima n. 1)
La liquidazione delle spese e del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti e può dar luogo anche ad obbligazioni parziarie ove i debitori abbiano accettato, anche per “facta concludentia”, la divisione dell’obbligazione originaria in due o più obbligazioni di diversa entità, ciascuna posta a carico delle parti; il frazionamento dell’obbligazione permane, dunque, nel caso in cui le stesse si siano limitate a contestare il solo ammontare complessivo del credito degli arbitri, riconoscendo, tuttavia, sia la sussistenza dell’obbligazione di pagamento che la sua misura frazionaria.