(massima n. 1)
Nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di pił parti ed anche in quelli contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, č la notificazione del decreto effettuata ad istanza di parte e non la comunicazione del cancelliere a far decorrere - tanto per il destinatario della notifica quanto per il notificante - il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 739, comma 2, c.p.c. .