(massima n. 1)
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo avere controllato la ritualitą della sua notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito, di rigetto di una opposizione allo stato passivo, promossa da un creditore che, ponendo a base della domanda un decreto ingiuntivo privo della dichiarazione giudiziale di esecutorietą, aveva affermato il proprio diritto allammissione al passivo delle spese legali della procedura monitoria).