(massima n. 1)
A seguito dell'introduzione, per effetto della novellazione dellart. 282 c.p.c. da parte della l. n. 353 del 1990, del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, l'art. 627 c.p.c., nella parte in cui allude alla riassunzione del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione allesecuzione, deve essere inteso nel senso che la riassunzione deve compiersi non oltre tale momento (ovvero, se la sentenza viene impugnata, non oltre sei mesi dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetti lopposizione), non identificando, invece, il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell'immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 282 c.p.c, nasce con la sua stessa pubblicazione.