(massima n. 1)
In tema di opposizione agli atti esecutivi, l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 618, comma 2, c.p.c. non è autonomamente impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, in quanto contiene provvedimenti indilazionabili o provvedimenti sulla sospensione (a loro volta non impugnabili ai sensi dell’art. 617 c.p.c.), nonché provvedimenti ordinatori per la prosecuzione del giudizio in sede di merito, emessi nell’ambito di un unico procedimento articolato in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, qual è il giudizio opposizione ex art. 617 c.p.c. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 52 del 2006.