(massima n. 1)
In tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, dichiari chiusa la fase sommaria ed inammissibile l’opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili ai sensi dell’articolo 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito o liquidare le spese, atteso che il provvedimento conclusivo della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena, all’esito del quale conseguire una pronuncia sull’opposizione e sulle spese.