(massima n. 1)
L’opposizione agli atti esecutivi, la cui fase di merito debba essere introdotto con le forme del rito del lavoro, è improcedibile qualora, pur essendo stata tempestivamente proposta con il deposito del ricorso nel termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione, sia mancata la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza, non essendo consentito al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’opponente un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ex art. 291 c.p.c..