(massima n. 1)
In tema di esecuzione immobiliare, ove all’erronea indicazione, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi dell’immobile staggito consegua un nuovo pignoramento, compiuto asseritamente “in rettifica” del precedente, il vincolo in tal guisa apposto al bene non è opponibile al terzo acquirente in forza di titolo trascritto anteriormente alla trascrizione del secondo pignoramento, il solo idoneo a produrre gli effetti anche sostanziali del pignoramento, con conseguente salvezza dei diritti "medio tempore" validamente acquisiti dai terzi.