(massima n. 1)
Il termine di efficacia del pignoramento immobiliare decorre dal perfezionamento della sua notifica, senza che possa operare il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario dell'atto, applicabile solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per quest'ultimo, e non, invece, quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notifica, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l’epoca di perfezionamento della notificazione dell'atto nei confronti del destinatario.