(massima n. 1)
In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, in quanto disposta in pagamento "pro solvendo" e non "pro soluto", ai sensi dellart. 553 c.p.c., non č immediatamente estintiva del credito del debitore verso il terzo pignorato, all'uopo occorrendo che questultimo proceda al pagamento in favore del creditore assegnatario.