(massima n. 1)
In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilitā della domanda giudiziaria, la cui omissione č rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria. (Nella specie, la S.C., riformando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile loriginaria domanda introduttiva del giudizio per mancanza della domanda amministrativa specificamente rivolta ad ottenere la pensione non reversibile per ciechi assoluti e lindennitā di accompagnamento ai sensi della l. n. 406 del 1968).