(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi č tenuto a dar conto; tuttavia, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l'inesistenza o la lacunositā della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l'esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimitā un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli giā dibattuti nelle precedenti fasi di merito.