(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il principio di non contestazione può essere invocato, al fine di riconoscere come non controverso un fatto costitutivo non dedotto in funzione meramente probatoria, solo se quest'ultimo abbia costituito oggetto di specifica allegazione nel ricorso introduttivo, ma non anche qualora sia stato precisato dalla parte unicamente con l’atto di appello. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva di una domanda di indennità di maternità, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 151 del 2001, in quanto esclusivamente in sede di gravame la ricorrente aveva precisato circostanze, relative al periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione, rilevanti per la decorrenza della prestazione richiesta).