(massima n. 1)
In tema di opposizione di terzo revocatoria, la legittimazione attiva compete al creditore titolare di un credito certo, non essendo a tal fine sufficiente la mera allegazione dello stesso o la produzione di un titolo giudiziale solo provvisoriamente esecutivo e contestato dal debitore, ma risultando necessario che il credito sia stato accertato, anche in via incidentale, dal giudice dellopposizione, sulla base delle prove fornite dallopponente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito circa la mancanza del requisito di certezza del credito fondato su decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo a seguito di opposizione, senza che vi fosse prova del rigetto di questultima).