(massima n. 1)
In materia di giudizio di rinvio, per effetto del principio di preclusione delle questioni che avrebbero dovuto essere prospettate o rilevate di ufficio dalla Cassazione, deve ritenersi inibito alle parti, al giudice di rinvio ed allo stesso giudice di legittimitą, eventualmente investito dopo il rinvio, di porre per la prima volta in discussione l'esistenza della legittimazione processuale nel giudizio di primo grado e la nullitą della costituzione del rapporto processuale per difetto di rappresentanza organica, in quella fase, dell'organo costituito per l'ente.