(massima n. 1)
In tema di ricorso per revocazione, ancorché l'art. 391 bis, comma 4, c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), preveda che, ove ne ritenga l'inammissibilità, la Corte pronunci nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380 bis, commi 1 e 2, c.p.c., la relativa declaratoria deve ritenersi consentita anche con ordinanza all’esito di udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., poiché tale ultimo modello di trattazione consente una maggiore articolazione del contraddittorio che conduce a superare il dato strettamente letterale del rinvio operato dall'art. 391 bis cit.