(massima n. 1)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilitą dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtą processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilitą di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l'impossibilitą di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimitą impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d'appello.