(massima n. 1)
La rinuncia condizionata al ricorso per cassazione (nella specie, formulata subordinandone l’efficacia all’eventuale riscontro di un motivo di inammissibilità), anche se accettata dalla controparte, non può avere alcun effetto estintivo del procedimento, attesa l'impossibilita di constatare il verificarsi della condizione apposta.