(massima n. 1)
In tema di rito camerale di legittimità di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., inserito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. f), del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, la memoria di parte prevista dal secondo periodo dell'unico comma del predetto art. 380-bis.1 – la quale, in ragione del principio "tempus regit actum", può essere depositata anche dall'intimato che si fosse costituito tardivamente al fine di partecipare alla discussione orale – ha funzione meramente illustrativa delle questioni già presenti in giudizio e non può introdurne di nuove, non essendo previste occasioni di replica a favore delle altre parti.