(massima n. 1)
L'applicabilità del principio nominalistico stabilito dall'art. 1277, primo comma, c.c. (secondo cui i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale) ad una componente (espressa in moneta estera) della base di calcolo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto non può ritenersi esclusa dal disposto del primo comma dell'art. 1281 dello stesso codice (il quale stabilisce che le norme precedenti — compresa, quindi, quella di cui al citato art. 1277, primo comma — si osservano in quanto non contrastano con i principi derivanti da leggi speciali), non avendo la disciplina dei detti istituti (artt. 2120 e 2121 c.c. e L. n. 297 del 1982) carattere speciale.