(massima n. 1)
In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo" per contrasto con il diritto dell'Unione europea, salva l'ipotesi "estrema" in cui l'errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di Giustizia Europea, sė da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale. (Nella specie, si č escluso che il Consiglio di Stato avesse ecceduto il limite suddetto nel verificare la compatibilitā della disciplina nazionale in tema di finanziamento dell'AGCOM, prevista dallart. 1, commi 65 e 66, della l. n. 266 del 2005, con lart. 12 della Direttiva 2002/20/CE, quale interpretato dalla sentenza della CGUE del 18 luglio 2013, nelle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, e nel ritenere che il prelievo tributario previsto dalla normativa nazionale, con un imponibile esteso anche a ricavi derivanti da attivitā non soggette alla regolazione di mercato dell'AGCOM e con un gettito non limitato ai costi complessivi sostenuti dall'Autoritā per le sole attivitā di regolazione, fosse incompatibile con la Direttiva citata).