(massima n. 1)
Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimitą ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., allorquando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicitą del suo ragionamento.